STUDIO LEGALE
Avv. Federica Di Fabio
Ricerca libera
02-05-2024

superbonus:un pò di chiarezza alla luce delle novità normative

Il c.d. Superbonus è un′agevolazione prevista dal D.L. n.34/20 del 19.05.2020 (noto come Decreto Rilancio) che consente la detrazione al 110% delle spese relative all′ efficientamento energetico, agli interventi antisismici, all′installazione del fotovoltaico o di ricarcica per veicoli elettrici negli edifici, sostenute nel biennio compreso tra il 01.07.2020 ed il 30.06.2022. Possono usufruire di tale agevolazione i condomini; le persone fisiche che operano al di fuori dell′attività di impresa; gli Istituti IACP; le cooperative di abitazioni; le Onlus e le associazioni sportive dilettantistiche per i lavori eseguiti sugli spogliatoi, ed infine i soggetti Ires, ma solo per le opere definite trainanti. L′agevolazione si verifica attraverso la fruizione diretta della detrazione, oppure mediante lo sconto in fattura dai fornitori di beni o servizi, oppure mediante la cessione del credito ad una banca o istituto di credito, nella misura corrispondente alla detrazione spettante. La scelta va comunicata all′Agenzia delle Entrate, utilizzando l′apposito modello. É di fondamentale importanza verificare la data dell′effettivo sostentamento della spesa e non già della realizzazione dei lavori, perchè il superbonus si basa sul principio di cassa e non di competenza. A seguito degli interventi normativi, che si sono succeduti dal 2020 ad oggi, la disciplina finora esaminata è stata parzialmente modificata. In primis, è ammesso il beneficio del superbonus anche per la seconda casa. Per di più dal 2021, con il D.L. 157/21 (noto come decreto anti frode) bisogna presentare lasseverazione ed il visto di conformità, che certifica la congruità dei prezzi, anche quando si vuole sfruttare lagevolazione come detrazione dimposta in dichiarazione dei redditi. Tranne nel caso in cui la dichiarazione sia presentata direttamente dal contribuente oppure tramite il sostituto dimposta. Tuttavia, ciò che più rileva è stata la rimodulazione dell′aliquota dell′agevolazione, e, soprattutto, l′eliminazione, salvo alcune eccezioni, dell′alternativa degli istituti dello sconto in fattura e della cessione del credito alla detrazione diretta. In particolare, il D.L 176/22, la legge di bilancio 2022 e la legge di bilancio 2023 hanno modificato l′aliquota della detrazione da 110% al 90% per le spese sostenute fino al 31.12.2023; al 70% per le spese sostenute fino al 2024; al 65% per le spese sostenute fino al 2025. Se però risulta dai c.d. S.A.L., ossia dagli stati di avanzamento dei lavori, che il 30% delle opere era stato eseguito entro il 30.09.2022, la detrazione permane al 110%. Sono previste altresì scadenze differenziate per i beneficiari in base alla categoria di appartenenza. Come anticipato, poi, il D.L 11/2023 in vigore dal 17 febbraio 2023 ed il D.L 39/24 in vigore dal 30.03.2024 (in attesa di conversione in legge e noto come blocca cessioni) hanno eliminato la possibilità di ricorrere allo sconto in fattura o alla cessione di credito. Tuttavia l′ alternativa resta in alcune ipotesi, quali per gli immobili IACP e cooperative; in caso di situazioni di emergenza per eventi sismici post 01.04.2009; per calamità meteorologiche successive al 15.09.2022 ed infine per le varianti di cui all′art 2bis D.L 11/23. Diventa allora fondamentale verificare l′effettiva data di presentazione della c.d. CILAS e dell′adozione della delibera condominiale, perchè la possibilità di ricorrere alla cessione del credito o allo sconto in fattura resta possibile, solo se la CILAS e la delibera assembleare sono state adottate prima del 17.02.2023. Ed anche se ciò fosse avvenuto, in ogni caso la praticabilità dello sconto o della cessione del credito dipenderà dall′eventualità che le spese relative ai lavori siano state già sostenute, e documentate con fattura, entro il 30.03.2024. Permane comunque la detrazione dello sconto al 110%, anche se le opere non sono state ultimate al 31.12.2023. Ciò in quanto, il D.L. 212/23 (convertito in L.17/24) deroga l′art 121 del D.L. 34/20, nella parte in cui prevede che gli stati di avanzamento dei lavori, effettuati ai sensi del comma 1-bis del medesimo articolo 121 fino al 31 dicembre 2023, non sono oggetto di recupero in caso di mancata ultimazione dell′intervento stesso, ancorché tale circostanza comporti il mancato soddisfacimento del requisito del miglioramento di due classi energetiche previsto dal comma 3 del medesimo art 119 del D.L. 34/20. Resta ferma l′applicazione dell′articolo 121, commi 4, 5 e 6, dello stesso D.L. 34/20, nel caso sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale, degli altri requisiti che danno diritto alla detrazione d′imposta. Infine va rilevato che la detrazione, prima ripartita in quattro rate annuali, oggi è ripartita in dieci, ma la misura è soggetta a variazione, a seguito della conversione in legge che dovrebbe definirla in 15 annualità. Se il beneficiario della detrazione non risulta in regola al momento del controllo da parte dell′Agenzia delle Entrate, dovrà restituire quanto indebitamente fruito, maggiorato di interessi e sanzioni ex art 13 Dlgs 471/1997. Viceversa, non comporta decadenza dal beneficio la mancata comunicazione nei 90 gg all′Enea (Agenzia nazionale per energia e sviluppo economico sostenibile) dei dati del lavoro eseguito, di cui al D.M.del 19.02.2007. Ciò è quanto ha statuito la Suprema Corte con la sentenza n.7657 del 21.03.2024. Con tale sentenza, infatti, la Cassazione, mutando l′orientamento giurisprudenziale, espresso con l′ordinanza n.34151 del 21.11.2022, e, confermando la risoluzione dell′Agenzia delle Entrate n.46/19, ha ritenuto che la comunicazione ha finalità statistiche, mentre ciò che conta ai fini del vantaggio fiscale è la dimostrazione che le spese siano state effettivamente sostenute. In ogni caso, resta l′obbligo di inviare la comunicazione di inizio lavori, atta a consentire ogni controllo demandato all′Agenzia delle Entrate. Avv. Federica Di Fabio