09-04-2024
L′IMPUGNATIVA DELLA DELIBERA ASSEMBLEARE IN CONDOMINIO E LA RIFORMA CARTABIA
L′Art5 comma 1 del Dlgs 28/10 ha previsto la mediazione obbligatoria per la materia condominiale. La L.98/2013 ha specificato che la mediazione è condizione di procedibilità per l′impugnazione delle delibere condominiali. Il comma 6 dell′art 5 del Dlgs28/10, nella sua formulazione antecedente la riforma Cartabia, prevedeva: Dal momento della comunicazione alle altre parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale. Dalla stessa data, la domanda di mediazione impedisce altresì la decadenza per una sola volta, ma se il tentativo fallisce la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza, decorrente dal deposito del verbale di cui all′articolo 11 presso la segreteria dell′organismo Oggi, nel Dlgs 28/10, così come modificato dal Dls 150/2022, la dicitura sopraccitata non cè più. Viceversa lart. 8, secondo comma, del riformato D. Lgs. 28/2010 statuisce: Dal momento in cui la comunicazione di cui al comma 1 perviene a conoscenza delle parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale e impedisce la decadenza per una sola volta. La parte può a tal fine comunicare all′altra parte la domanda di mediazione già presentata all′organismo di mediazione, fermo l′obbligo dell′organismo di procedere ai sensi del comma 1. É evidente che nel testo normativo oggi vigente mancano le parole ma se il tentativo fallisce la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza, decorrente dal deposito del verbale di cui all′articolo 11 presso la segreteria dell′organismo. Ciò significa che manca la specifica indicazione del dies a quo della decorrenza dei termini di decadenza, nel caso in cui la mediazione si concluda con esito negativo. Questa mancanza del legislatore determina un problema pratico: se un condomino impugna una delibera assembleare è, per legge, chiamato ad incardinare un procedimento di mediazione nei trenta giorni dalla conoscenza della delibera. La comunicazione del deposito dell′istanza che il condomino farà alla parte invitata in mediazione interromperà il termine di decadenza. (art 8 comma 2 del Dlgs28/10). Se però la mediazione si conclude negativamente, quanto tempo ha il condomino per depositare il ricorso in tribunale? Prima, l′art 5 comma 6 ci informava espressamente che il condomino aveva 30 gg per depositare il ricorso in tribunale decorrenti dal deposito del verbale negativo di mediazione presso l′organismo. Oggi, questa dicitura non c′è, anzi l′art 8 comma 2 del nuovo Dlgs 28/10 statuisce che la decandenza è interrotta per una sola volta dalla conoscenza della parte invitata del deposito della domanda di mediazione da parte dell′istante. Quindi sembrerebbe che i 30 gg decorrano non dal verbale ma dalla comunicazione. La scenario rappresentato è sicuramente lesivo del diritto di difesa dell′istante, perchè quest′ultimo dovrebbe incardinare un procedimento di mediazione e al contempo presentare ricorso in tribunale per evitare di incorrere in decadenze. Inoltre la parte invitata che si vedesse recapitare una richiesta a costituirsi in giudizio, potrebbe essere maldisposta a partecipare alla mediazione con spirito conciliativo. Ergo, anche lo scopo deflattivo della mediazione verrebbe meno. In attesa di un intervento chiarificatore del legislatore, i tribunali di merito stanno seguendo un filone giurisprudenziale che sembrerebbe quello maggiormente risolutivo al problema prospettato: il termine di 30 gg interrotto con la comunicazione del deposito dell′istanza ricomincia a decorrere una volta esperito negativamente il procedimento di mediazione. I tribunali infatti evidenziano come linterruzione sia un fenomeno giuridico diverso dalla sospensione, per cui il termine non continuerebbe a decorrere per la parte residua dopo il verificarsi dell′evento, ma ricomicerebbe a decorrere ex novo dopo il verificarsi dell′evento, appunto, interruttivo. Ultima annotazione: emerge dalle motivazioni delle sentenze di merito che sia compito dell′istante comunicare alla parte invitata il deposito dell′impugnazione, mentre addirittura non sarebbe sufficiente che la comunicazione provenga dall′Organismo, perchè la norma prevede espressamente che sia la parte a dover comunicare. Personalmente non condivido quest′impostazione. In primo luogo perchè, se interpretiamo letteralmente la norma, essa dice la parte PUÓ (e non deve) comunicare ...; in secondo luogo perchè ogni organismo di mediazione ha un proprio regolamento interno: a volte l′organismo si fa carico delle convocazioni delle parti, altre volte ordina all′istante di procedere alla convocazione della parte invitata. Quindi non è un dovere dell′istante comunicare. A mio modesto parere, al solo fine di non incorrere in eventuali violazioni di legge e/o decadenza è consigliato, ma non obbligatorio, per l′istante inviare una comunicazione alla parte invitata che si affianca, ma non si sostituisce, alla convocazione eventualmente effettuata dall′organismo di mediazione. Avv. Federica Di Fabio